



19-mag-2009
Contributo a fondo perduto variabile (max. 50%) in relazione alla dimensione del progetto e alla disponiblità finanziaria.
Possono usufruire della presente legge:
1) Enti locali, enti pubblici;
2) Associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali che abbiano finalità statutarie conformi a quelle della presente legge (promozione ed educazione culturale) e che operino senza fine di lucro;
3) Università e istituzioni culturali.
I progetti dovranno riguardare:
- Promozione di attività, festival e rassegne nell'ambito dello spettacolo;
- Convegni, congressi e seminari;
- Progetti di educazione e formazione dei giovani alla cultura in tutti i suoi aspetti;
- Attività di formazione e aggiornamento degli operatori culturali;
- Progetti per recuperare e avvalorare la storia, la cultura e le tradizioni della Lombardia;
- Azioni di comunicazione per la promozione di progetti, eventi e attività culturali, anche attraverso supporti editoriali e la diffusione di altro materiale informativo;
- Iniziative di promozione della conoscenza e di valorizzazione della cultura lombarda in ambito internazionale.


